
A cura dell'avv. Paolo La Manna
Il principio del one shot
temperato: argine alla riedizione illegittima del potere amministrativo
Nel diritto amministrativo,
il principio del one shot temperato rappresenta uno dei più
significativi punti di equilibrio tra autorità e garanzia. Esso muove da una
premessa chiara: l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento non
consuma, di regola, il potere amministrativo; nondimeno, il suo riesercizio non
può tradursi in una sequenza reiterata di dinieghi successivi, costruiti sulla
base di ragioni che l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto far valere sin
dall’origine.
La portata del principio
risiede, dunque, nel contemperamento tra l’inesauribilità del potere e l’effettività
della tutela giurisdizionale. La pubblica amministrazione conserva il potere di
riesaminare l’affare dopo l’annullamento del primo provvedimento, ma è tenuta a
esercitarlo in modo pieno, corretto e trasparente, affrontando la vicenda nella
sua interezza e facendo emergere immediatamente tutte le ragioni ostative già
desumibili dall’istruttoria.
Proprio in ciò si coglie il
nucleo garantistico del one shot temperato. Il principio non impedisce
all’amministrazione di correggersi; impedisce, piuttosto, che essa utilizzi il
riesercizio del potere come tecnica di aggiramento del dictum
giurisdizionale o, più in generale, come strumento di logoramento
procedimentale del privato. Non è consentito, in altri termini, che il diniego
venga reiterato attraverso una motivazione soltanto apparentemente nuova, ma
sostanzialmente fondata su elementi già disponibili e colpevolmente non
esplicitati in precedenza.
Il limite che ne deriva non è
soltanto procedimentale, ma investe il modo stesso di concepire la funzione
amministrativa. L’amministrazione non può trasformare l’azione autoritativa in
una dinamica oppositiva reiterata, costringendo il cittadino a impugnare, uno
dopo l’altro, provvedimenti formalmente distinti ma sostanzialmente convergenti
nel medesimo esito sfavorevole. In tal senso, il principio si pone quale
espressione dei canoni di lealtà procedimentale, correttezza dell’azione
amministrativa ed effettività della tutela del privato.
La sua connessione con le
garanzie partecipative è evidente. Il rapporto con l’art. 10-bis della legge n.
241 del 1990 ne costituisce una delle espressioni più significative, oggi anche
sul piano testuale: la comunicazione dei motivi ostativi è infatti preordinata
a evitare che il provvedimento finale si fondi su ragioni non previamente
sottoposte al contraddittorio procedimentale, mentre la stessa disposizione
esclude che, in sede di riesercizio del potere successivo all’annullamento,
possano essere addotti per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria
del provvedimento annullato. Il one shot temperato, letto in questa
prospettiva, impone che il dissenso amministrativo si manifesti in forma
completa e non frammentaria, così da consentire al privato un’interlocuzione
effettiva e non meramente apparente.
La distinzione, elaborata in giurisprudenza e in dottrina, tra one shot temperato e one shot puro contribuisce a chiarire la portata del principio, pur non potendosi considerare cristallizzata in termini assoluti. In tale prospettiva, il one shot temperato esprime l’esigenza che il riesercizio del potere, dopo l’annullamento, avvenga in modo pieno ed esaustivo, senza consentire una reiterazione seriale del diniego fondata su ragioni già conoscibili; il one shot puro, nelle ricostruzioni più rigorose, si spinge sino a restringere ulteriormente la possibilità di introdurre, in sede di riesame, motivi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Al di là delle diverse formulazioni teoriche, il dato sostanziale resta fermo: possono assumere rilievo fatti sopravvenuti o circostanze realmente nuove; non possono invece essere recuperate, in un secondo momento, ragioni già conoscibili e tuttavia non utilizzate.
La casistica dimostra bene
quale patologia il principio intenda prevenire. Senza tale limite, l’amministrazione
potrebbe reiterare il diniego mutandone di volta in volta il fondamento
motivazionale, obbligando il privato a un contenzioso potenzialmente seriale e
svuotando di effettività la tutela ottenuta in giudizio. Proprio per evitare
tale esito, la giurisprudenza richiede che, dopo l’annullamento, la nuova
determinazione sia frutto di un riesame complessivo, sorretto da un’istruttoria
completa e da una motivazione realmente esaustiva.
Quando ciò non accade, il
riesercizio del potere si espone a censura non soltanto per vizi formali o
motivazionali, ma per violazione del limite sostanziale che l’ordinamento
oppone alla reiterazione abusiva dell’azione amministrativa. In tali ipotesi,
il giudice amministrativo può spingersi sino all’adozione di rimedi
conformativi particolarmente incisivi, anche mediante la nomina di un
commissario ad acta, ove ciò si renda necessario per assicurare il
concreto soddisfacimento della posizione giuridica lesa.
In definitiva, il principio
del one shot temperato non costituisce una concessione alla mera utilità
del privato, ma una risposta ordinamentale a una patologia ben nota dell’azione
amministrativa. L’Ente pubblico non gode di un diritto all’errore reiterato,
e l’interesse pubblico non può essere invocato come alibi per prassi estenuanti
e opache.
La modernità di questo
principio risiede nella sua capacità di presidiare l’effettività della tutela:
il tempo del procedimento è esso stesso un bene della vita, e sprecare questo
tempo attraverso una successione infinita di dinieghi infondati è già, di per
sé, una forma di danno. Quando il diritto amministrativo smette di essere
strumento di composizione degli interessi e si trasforma in una tecnica di
logoramento, il giudice è chiamato ad intervenire con rimedi idonei a
ripristinare l’equilibrio violato.
Il principio consegna, in ultima analisi, una regola di grande severità sistematica: l’amministrazione può riesercitare il potere, ma non può trasformare il riesame in una tecnica di reiterazione del diniego. Quando il procedimento diventa un percorso a ostacoli costruito attraverso successive motivazioni correttive, non si è più in presenza di una fisiologica espressione della funzione amministrativa, bensì di una sua distorsione. Ed è precisamente contro tale deriva che il one shot temperato assolve la sua funzione di limite e di garanzia.