
A cura dell'avv. Paolo La Manna
La crisi finanziaria globale
del 2007/2008 e, ancor più, la successiva crisi dei debiti sovrani del 2011/2012
(cd. crisi dello “spread”) hanno evidenziato con ancora maggiore chiarezza
la dipendenza del tessuto produttivo italiano dal credito bancario e la
strutturale difficoltà delle PMI ad accedere al mercato dei capitali,
tradizionalmente riservato alle società quotate e agli intermediari vigilati. In
tale contesto, gli interventi organici del periodo 2012–2014 hanno avviato una
riforma di sistema volta a rimuovere i principali ostacoli civilistici e
fiscali all’emissione di strumenti di debito da parte delle imprese non
quotate, inaugurando una stagione di apertura del mercato obbligazionario alle
PMI.
I minibond costituiscono l’esito
più compiuto di tale strategia. Non si tratta di strumenti “nuovi” in senso
tecnico – l’obbligazione, la subordinazione e la partecipazione agli utili sono
figure da tempo note al codice civile – ma di strumenti resi finalmente praticabili e
competitivi da un quadro normativo che ne ha ampliato l’operatività e reso più
efficiente il trattamento fiscale. Il termine “minibond”, peraltro, non è una
categoria legale: è un’etichetta di prassi, riferita convenzionalmente a
emissioni di importo contenuto (spesso inferiore a 50 milioni di euro) da parte
di società non quotate, in funzione di diversificazione delle fonti di funding.
Sul piano civilistico, tali
operazioni si collocano nell’alveo delle obbligazioni disciplinate dagli artt.
2410 ss. c.c. La riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. n. 6/2003) ha
chiarito e ampliato le possibilità di strutturazione del debito: da un lato,
ammettendo espressamente la subordinazione del rimborso e degli interessi (art.
2411, co. 1, c.c.; dall’altro, consentendo che tempi ed entità degli interessi
siano variabili in funzione di parametri oggettivi, anche legati all’andamento
economico dell’emittente (art. 2411, co. 2, c.c.). Per le società a
responsabilità limitata, l’emissione di titoli di debito, laddove prevista dall’atto
costitutivo, è disciplinata dall’art. 2483 c.c.). Tuttavia, le limitazioni
patrimoniali all’indebitamento imposte dall’articolo 2412 del medesimo codice -il
quale prevedeva che l’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non
potesse superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili - non trovavano deroghe per le società non quotate. Fu
proprio questa la leva principale su cui si esercitò l’azione riformatrice dei
Decreti Sviluppo. L’intervento sul comma 5 dell’articolo 2412 c.c., operato
dall’articolo 32 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito in legge il 7
agosto 2012, n. 134), estese a tutte le società non quotate - diverse dalle
banche e dalle microimprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione - la possibilità di emettere obbligazioni per importi
eccedenti il limite del doppio, purché destinate alla quotazione in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
La portata della riforma è
sistemica: il superamento dei vincoli quantitativi all’indebitamento non è più
prerogativa delle sole public companies, ma diviene accessibile, in via
generale, anche alle PMI che si aprono al mercato dei capitali.
Sul versante fiscale, pur
rilevanti in ordine allo strumento dei minibond, prima dell’intervento
riformatore del 2012, la deducibilità degli interessi passivi su obbligazioni
era sottoposta a un controllo rigoroso. L’articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, fissava infatti limiti stringenti: gli interessi
potevano essere dedotti dal reddito imponibile solo fino a concorrenza del
doppio del tasso ufficiale di riferimento (TUR) per le obbligazioni negoziate
in mercati regolamentati, e fino al TUR aumentato di due terzi per gli altri
titoli obbligazionari. Questo meccanismo, orientato a prevenire fenomeni di “erosione
della base imponibile” attraverso indebitamento artificioso, produceva l’effetto
indesiderato di rendere antieconomica l’emissione di minibond da parte di PMI,
i cui tassi di interesse necessariamente riflettono un premio per il rischio
più elevato rispetto a società quotate. L’intervento
del Decreto Sviluppo fu risolutivo. L’articolo 32, comma 8, del d.l. 83/2012
stabilì che la norma di cui all’articolo 3, comma 115, della legge 549/1995
(poi abrogato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) non si applica alle
obbligazioni e ai titoli similari emessi da società non quotate (diverse dalle
banche e dalle micro-imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE),
a condizione che i titoli medesimi siano negoziati in mercati regolamentati
ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione dell’Unione Europea o di paesi
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. “white
list”.
Ne è derivato l’assoggettamento
al regime generale dell’art. 96 TUIR, che consente la deducibilità degli
interessi passivi entro il limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo),
grandezza che nella prassi finanziaria è comunemente approssimata all’EBITDA.
Parallelamente, il
legislatore istituì un regime tributario semplificato in capo agli investitori.
L’articolo 32, comma 9, del Decreto Sviluppo estese il regime fiscale dei
titoli obbligazionari, disciplinato dal d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, anche
agli interessi e ai proventi derivanti da minibond emessi da società non
quotate e negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione dell’UE o dello SEE inclusi nella white list.
Un ulteriore elemento di
semplificazione fiscale riguarda le spese sostenute per l’emissione dei titoli.
Tradizionalmente, tali spese dovevano essere imputate a bilancio secondo il
criterio di competenza, distribuite lungo la durata della vita del prestito. Il
Decreto Sviluppo ne permise la deducibilità integrale nell’esercizio in cui
sono sostenute, a condizione che l’emissione sia quotata in mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Un ulteriore fattore
abilitante, spesso decisivo nella strutturazione delle emissioni, è
il ricorso a presidi pubblici di mitigazione del rischio, in particolare
alle garanzie rilasciate nell’ambito del sistema SACE e del Fondo di
Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale (MCC). Tali strumenti,
quando applicabili all’operazione e correttamente coordinati con la
documentazione di emissione, incidono in modo significativo sul profilo
rischio-rendimento del minibond: riducono il costo del funding, ampliano
la platea potenziale dei sottoscrittori istituzionali e possono riflettersi
sulla configurazione dei covenant (soprattutto in tema di eventi rilevanti,
reporting, limitazioni a indebitamento aggiuntivo e vincoli sulle garanzie). In
un mercato nel quale la standardizzazione è ancora parziale, l’interazione tra
garanzie pubbliche e struttura dell’emissione e dei covenant costituisce spesso
l’elemento che distingue un minibond “collocabile” da un’operazione meramente
teorica.
Se i Decreti Sviluppo hanno
reso i minibond giuridicamente praticabili e fiscalmente efficienti, è la
disciplina dei covenant a determinarne, in concreto, la qualità creditizia. Nel
private debt, infatti, il rischio si governa soprattutto con clausole
che anticipano gli squilibri e impongono comportamenti coerenti con il profilo
rischio-rendimento dell’operazione.
Nella prassi internazionale i
covenant costituiscono le “clausole di protezione” del creditore. Nei minibond
essi sono normalmente collocati nel Regolamento del Prestito, quale parte
integrante dell’operazione, e riflettono una negoziazione sostanzialmente
bilaterale tra emittente e sottoscrittori, soprattutto quando il deal è
guidato da investitori istituzionali.
Le funzioni svolte dai
covenant sono essenzialmente due: (i) prevenzione, in quanto
consentono al creditore di identificare anticipatamente i segnali di
deterioramento della situazione finanziaria dell’emittente, prima che essi
sfocino in effettive difficoltà di liquidità; (ii) allineamento degli
incentivi, poiché guidano le decisioni manageriali dell’impresa verso un
profilo di rischio coerente con quello sotteso al piano finanziario presentato
in sede di collocamento.
Sotto il profilo formale, è
opportuno distinguere tra: i) covenant finanziari (financial
covenants), che presuppongono il monitoraggio periodico di specifici
indicatori derivati dai bilanci dell’emittente; ii) covenant operativi (operational
covenants), che si traducono in impegni organizzativi e gestionali; iii)
covenant informativi (information covenants), che obbligano l’emittente
a comunicare periodicamente ai sottoscrittori talune informazioni critiche.
Più tradizionalmente, è
inoltre consuetudine distinguere tra: i) affirmative covenants, ossia
impegni a compiere determinate azioni (mantenere polizze assicurative,
rispettare normative vigenti, fornire reporting periodico, mantenere la natura
del business fondamentale); ii) negative covenants, quindi impegni a non
compiere determinate azioni ovvero a contenerle entro limiti predefiniti.
I covenant finanziari,
a loro volta, si distinguono in covenant di natura maintenance e di
natura incurrence. I covenant finanziari di natura “maintenance”
sono quelli sottoposti a verifica periodica e, una volta violati, determinano l’insorgenza
di uno “stato di default tecnico” (technical default), che può sfociare
in cure alternative (emendamenti contrattuali, iniezioni di capitale da parte),
ovvero in estinzione anticipata obbligatoria del prestito. Nel nucleo dei
covenant finanziari di “maintenance” assumono rilievo, in particolare,
gli indicatori di leva e di copertura del servizio del debito. Il parametro più
utilizzato è il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA
(PFN/EBITDA), che misura la sostenibilità dell’indebitamento rispetto alla
capacità dell’impresa di generare flussi operativi. A esso si affianca l’indice
di copertura degli interessi (EBITDA/Interessi), volto a verificare che il
margine operativo sia sufficiente a far fronte al costo del debito anche in
scenari di contrazione economica. In taluni casi viene inoltre previsto un
indicatore di solidità patrimoniale, espresso dal rapporto tra Posizione
Finanziaria Netta e Patrimonio Netto (PFN/Patrimonio Netto), che consente di
monitorare l’equilibrio tra mezzi propri e capitale di terzi e di prevenire
fenomeni di eccessiva leva finanziaria rispetto alla base di capitale. I
covenant “incurrence” sono invece quelli che si attivano solo in
occasione di specifici eventi straordinari (nuovi indebitamenti, acquisizioni
significative, dismissioni di asset rilevanti), e pongono condizioni affinché
tali operazioni non siano realizzabili qualora determinati parametri finanziari
non siano soddisfatti al momento della realizzazione dell’evento medesimo.
Sul piano dei covenant operativi
assumono rilievo centrale le clausole di negative pledge, che limitano
la costituzione di garanzie reali a favore di finanziatori successivi,
preservando la posizione degli investitori rispetto al patrimonio dell’emittente.
Analoga funzione di tutela svolgono le restrizioni alla distribuzione di utili,
spesso subordinate al rispetto di soglie di leverage e di copertura
degli interessi, nonché i vincoli sulle operazioni di acquisizione o
dismissione di asset strategici. Tale ambito si colloca sovente anche la
clausola di most favoured nation (MFN), o di “parità di trattamento”, in
forza della quale l’emittente si impegna ad estendere ai portatori dei minibond
eventuali condizioni più favorevoli riconosciute in futuro ad altri
finanziatori, assicurando un allineamento sostanziale delle condizioni
economiche e delle tutele contrattuali e prevenendo fenomeni di indebita
subordinazione di fatto del credito obbligazionario rispetto a nuove fonti di
finanziamento.
Accanto ai covenant
finanziari e operativi, un ruolo non secondario è svolto dai covenant
informativi, che impongono all’emittente obblighi di trasparenza periodica
e straordinaria (bilanci, situazioni infrannuali, business plan aggiornati,
eventi rilevanti, operazioni straordinarie), funzionali a consentire ai
sottoscrittori un monitoraggio costante dell’andamento economico-finanziario e
dell’evoluzione del profilo di rischio.
La violazione di un covenant,
soprattutto di natura finanziaria, integra di regola un inadempimento tecnico
che apre una fase di gestione negoziale della crisi, prima ancora che di
enforcement. La prassi contrattuale prevede infatti una sequenza articolata di
rimedi: un obbligo di tempestiva comunicazione, un periodo di “cura” durante il
quale l’emittente può ripristinare i parametri violati mediante interventi
gestionali o patrimoniali, e, ove necessario, una fase di rinegoziazione delle
soglie e della struttura finanziaria.
In questa prospettiva, i
covenant nei minibond non si esauriscono in una funzione sanzionatoria, ma
costituiscono strumenti di governo dinamico del rapporto di credito,
espressione di un equilibrio contrattuale tra tutela dell’investitore e
sostenibilità finanziaria dell’impresa.
Infine, in assenza di cure o
di emendamenti, il creditore è legittimato a procedere all’estinzione
anticipata obbligatoria del prestito, con conseguente richiesta di rimborso
immediato del capitale residuo.
Secondo i dati più recenti
dell’Osservatorio Mini-Bond del Politecnico di Milano, nel
2024 l’Osservatorio ha identificato 178 emittenti (105 PMI) e una raccolta
complessiva pari a 1,515 miliardi di euro, con crescita trainata soprattutto
dalle imprese di maggiori dimensioni. Sul piano settoriale resta rilevante il
manifatturiero, mentre la distribuzione territoriale evidenzia una marcata
concentrazione nelle regioni a più alta densità industriale, con la Lombardia
in testa per numero di emittenti.
Nel primo semestre 2025, le
PMI hanno emesso 54 minibond per un totale di 333 milioni di euro, segnalando
una ripresa significativa dopo le difficoltà del 2023. L’evoluzione più
rilevante è stata l’integrazione con il Regolamento (UE) 2020/1503 (ECSP),
applicabile dal 10 novembre 2021, che ha armonizzato a livello europeo i
servizi di crowdfunding per le imprese, introducendo presìdi informativi
e di appropriatezza anche per gli investitori non sofisticati.
Su ExtraMOT Pro, il segmento
dedicato di Borsa Italiana per i minibond, continuano a prevalere gli obblighi
informativi semplificati e le procedure di ammissione snelle, in contrasto
consapevole con gli oneri gravosi imposti dai mercati regolamentati tradizionali.
Il percorso evolutivo dei
minibond illustra un tema più generale della legislazione economica italiana:
la capacità del legislatore, quando sorretto da una volontà riformatrice
coerente, di modificare strutture normative sedimentate. La rimozione dei limiti
quantitativi all’indebitamento, la semplificazione del regime fiscale, l’apertura
a forme di negoziazione alternativa e, infine, l’integrazione con il
Regolamento europeo sul crowdfunding, rappresentano tappe successive di un
processo di progressiva “democratizzazione” dell’accesso al mercato dei
capitali.
I covenant, in questo
contesto, non rappresentano solo strumenti di protezione creditizia
tradizionali, ma riflettono piuttosto l’esigenza contemporanea di ricercare un
equilibrio tra la tutela degli investitori e la sostenibilità economica delle
operazioni per le imprese. La loro configurazione nei minibond consente
una flessibilità tattica che rende effettivamente praticabili le emissioni per
imprese di dimensioni modeste.
Rimangono tuttavia aperti
interrogativi di rilievo: primo, la standardizzazione dei
covenant, per evitare che una proliferazione di “dialetti” contrattuali diversi
impedisca la formazione di un mercato secondario efficiente per i minibond;
secondo, il coordinamento tra disciplina nazionale e quadro europeo, in
particolare alla luce della recente apertura agli investitori al dettaglio
operata dall’ECSP Regulation; terzo, la necessità di monitorare l’effettivo
ricorso delle PMI a questo canale di finanziamento, al fine di verificare se le
agevolazioni introdotte hanno concretamente colmato il divario di accesso al
credito che ha caratterizzato il tessuto imprenditoriale italiano negli ultimi
quindici anni.
La geometria dei minibond,
benché mobile ed ancora in corso di definizione, rappresenta nondimeno un
esempio riuscito di come il diritto, quando convenientemente strutturato, possa
fungere da catalizzatore di trasformazioni economiche significative.