A cura dell'avv. Giuseppe Perillo
L’economia delle
piattaforme digitali nell’Unione Europea è in rapida espansione: da un valore
stimato di 3 miliardi di Euro nel 2016, ha raggiunto ricavi per 14 miliardi di
Euro nel 2020, con una crescita costante negli anni successivi. Attualmente,
nell’UE operano oltre 500 piattaforme di lavoro digitali, che facilitano l’accesso
ai servizi per i consumatori e creano significative opportunità per imprese e
professionisti. Sebbene molte di queste piattaforme siano di origine europea,
esse competono attivamente con operatori internazionali, prevalentemente basati
in Nord America.
In tale scenario,
assume un ruolo centrale il Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, noto come Regolamento P2B (Platform to
Business). Tale normativa ha introdotto un corpus organico di disposizioni
armonizzate volte a tutelare, nel contesto del mercato unico, gli utenti
commerciali e i titolari di siti web aziendali che si avvalgono di fornitori di
servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online per offrire
beni e servizi ai consumatori. Anteriormente all’adozione del Regolamento P2B,
non esisteva nell’Unione Europea una disciplina specifica che affrontasse
compiutamente le relazioni tra imprese nell’ambito dei servizi di
intermediazione online. La tutela era principalmente affidata al diritto della
concorrenza, il quale mirava a contrastare i comportamenti anticoncorrenziali
delle imprese nei rapporti con i consumatori e, solo in casi limitati, nelle
relazioni interaziendali. Il Regolamento P2B interviene a coprire anche
pratiche commercialmente sensibili che non necessariamente integrano le
fattispecie sanzionate dagli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE).
Il quadro
regolamentare applicabile ai servizi Platform to Business si è
ulteriormente arricchito con il Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un
mercato unico dei servizi digitali (c.d. Digital Services Act o DSA),
pienamente applicabile in tutta l’Unione Europea dal 17 febbraio 2024.
Di particolare
rilevanza ai fini della presente analisi sono le prescrizioni dell’art. 17 del
DSA, che impone a tutti i prestatori di servizi di hosting l’obbligo di
fornire ai destinatari del servizio una motivazione chiara e specifica (statement
of reasons) in caso di adozione di misure restrittive, siano esse parziali
(ad esempio, limitazioni alla visibilità di specifici contenuti) o totali
(sospensione o chiusura dell’account). Il medesimo art. 17 del DSA dettaglia
gli elementi informativi minimi che tale motivazione deve contenere, tra cui le
ragioni sottostanti la decisione, le conseguenze sulla prestazione del servizio
e le possibilità di ricorso per il destinatario interessato, rafforzando così
gli obblighi di trasparenza.
Nell’ambito dei
rapporti tra destinatari del servizio e prestatori, il DSA introduce ulteriori
strumenti di tutela, attivabili direttamente dagli utenti commerciali, che
ampliano il sistema di protezione già delineato dal Regolamento P2B. In
particolare, a beneficio degli operatori che subiscano un’ingiustificata
sospensione o limitazione del proprio account – con conseguenti danni
patrimoniali e reputazionali – sono previsti:
In questo contesto
normativo e operativo, un ruolo cruciale è svolto dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM). L’AGCOM esercita le competenze in materia di Platform
to Business ai sensi dell’art. 1, comma 515, della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, che le ha affidato il compito di garantire “l’adeguata ed efficace
applicazione” del Regolamento P2B. Inoltre, l’AGCOM è stata designata quale
Coordinatore dei Servizi Digitali per l’Italia ai fini dell’applicazione del
DSA (art. 15 del Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159). Tali attribuzioni sono
esercitate dalla competente Direzione Servizi Digitali dell’AGCOM, che cura le
attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione,
vigilanza, ispezione e sanzione, con particolare attenzione allo sviluppo
aperto e competitivo dei mercati e dei servizi di intermediazione online. La
Direzione vigila sull’applicazione del Regolamento P2B e sviluppa metodologie e
strumenti per la verifica della qualità dell’informazione sulle piattaforme
digitali e della trasparenza dell’intermediazione algoritmica, anche mediante
tecniche di analisi di data economy. Essa svolge, altresì, attività di
vigilanza e sanzione in materia di secondary ticketing e istruisce i
pareri all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art.
1, comma 6, lettera c), n. 11, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle
materie di propria competenza.
A partire dalla fine
del 2022, con l’adozione delle “Linee guida per l’adeguata ed efficace
applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/1150” (Delibera n. 406/22/CONS) e la
successiva pubblicazione di documenti di best practice (ad esempio,
quelle del 20 marzo 2024 su sistemi di reclamo e mediazione, e il “Report P2B
2024” del 24 luglio 2024), l’AGCOM ha fornito indicazioni operative per una
migliore fruibilità degli strumenti di tutela dei diritti degli utenti
commerciali. Tali indirizzi sottolineano, tra l’altro, che i termini e le
condizioni (T&C) delle piattaforme online devono essere facilmente
reperibili in ogni fase del rapporto, anche precontrattuale, redatti in
linguaggio semplice e comprensibile e, ove possibile, disponibili in lingua
italiana.
Infine, con la
Delibera n. 282/24/CONS del 24 luglio 2024 (pubblicata il 31 luglio 2024 e il
cui Regolamento allegato è entrato in vigore nell’agosto 2024), l’AGCOM ha
disciplinato, ai sensi dell’art. 21 del DSA, le modalità di certificazione
degli organismi che intendono svolgere attività di risoluzione extragiudiziale
delle controversie tra destinatari del servizio e piattaforme online. L’elenco
aggiornato di tali organismi accreditati è curato dall’Autorità e consultabile
sul suo sito istituzionale (www.agcom.it).
In conclusione, l’architettura normativa europea delineata dal Regolamento P2B e, più recentemente, dal Digital Services Act, rappresenta un progresso fondamentale verso la creazione di un ecosistema digitale più equo, trasparente e responsabile per gli utenti commerciali. L’introduzione di obblighi di motivazione chiari, meccanismi di ricorso interni ed esterni potenziati, e il rafforzamento dei poteri di vigilanza di autorità come l’AGCOM, mirano a riequilibrare i rapporti di forza tra piattaforme e imprese. Tuttavia, la mera esistenza di tali disposizioni non garantisce di per sé la loro piena efficacia. Le sfide future risiedono nell’assicurare una compliance rigorosa e uniforme da parte di tutti gli operatori, specialmente quelli di maggiori dimensioni e con sede extra-UE, e nel contrastare eventuali prassi elusive. Inoltre, la rapida evoluzione tecnologica, inclusa la crescente sofisticazione degli algoritmi e l’impiego dell’intelligenza artificiale nella moderazione dei contenuti e nelle decisioni commerciali, richiederà un adattamento continuo delle strategie di supervisione. Diventa pertanto imprescindibile un monitoraggio costante e proattivo da parte delle autorità competenti, in stretta collaborazione a livello europeo, unitamente a un ruolo attivo degli stessi utenti commerciali e delle loro associazioni nel segnalare le criticità e nel promuovere l’adozione di best practice. Solo attraverso una vigilanza dinamica e un impegno condiviso sarà possibile trasformare le tutele normative in garanzie concrete, assicurando che il mercato unico digitale rimanga uno spazio di opportunità e crescita sostenibile per tutte le imprese.