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Il danno da ritardo nella consegna: profili giuridici, economici e manageriali tra presunzioni normative ed onere probatorio.

07/03/2025


A cura dell'avv. Paolo La Manna

La tematica del risarcimento del danno conseguente al ritardo nella consegna delle merci costituisce una questione giuridica complessa e di rilevante impatto economico e gestionale, idonea a stimolare un’indagine che valorizzi l’interazione tra diritto, economia e management.

Occorre evidenziare, in primo luogo, che dal punto di vista normativo, il quadro regolatore si articola attorno alla distinzione tra la disciplina speciale prevista dall’art. 1518 c.c. e quella generale di cui all’art. 1223 c.c. Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 1518 c.c. stabilisce un meccanismo di liquidazione del danno applicabile esclusivamente ai casi di risoluzione contrattuale per inadempimento, laddove la merce abbia un prezzo corrente (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 11126 del 2022). Tale norma, essendo di carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica ai casi di mero ritardo, con la conseguenza che, in tali ipotesi, trova piena applicazione l’art. 1223 c.c., il quale impone al creditore l’onere di dimostrare l’entità del danno subito e il necessario nesso di causalità con il ritardo nella consegna.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che la prova del danno emergente può basarsi su criteri presuntivi, purché fondati su elementi indiziari adeguatamente precisi e concordanti (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 19073 del 2021). Tra questi, particolare rilievo assume la documentazione commerciale: fatture, contratti di vendita e documenti di trasporto possono concorrere alla dimostrazione del danno, acquisendo un valore strategico nella gestione del rischio aziendale e nella tutela delle pretese risarcitorie.

Non può escludersi dalla trattazione il cd. “termine essenziale”, disciplinato dall’art. 1457 c.c., che rappresenta un elemento fondamentale nella valutazione dell’inadempimento per ritardo. Si configura quando l’osservanza del termine costituisce elemento determinante per l’interesse del creditore, tanto che il suo mancato rispetto comporta automaticamente la risoluzione del contratto, salvo che il creditore, entro tre giorni, comunichi di voler comunque ricevere la prestazione. La natura essenziale del termine può derivare sia da un’espressa pattuizione delle parti (termine essenziale in senso soggettivo) sia dalla natura stessa dell’affare (termine essenziale in senso oggettivo), quando cioè la prestazione, se eseguita successivamente, risulterebbe oggettivamente inidonea a soddisfare l’interesse del creditore. Esempi tipici si riscontrano nella compravendita di beni deperibili, nelle forniture per eventi temporalmente definiti o nelle prestazioni la cui utilità è intrinsecamente legata a una precisa collocazione temporale.

Come contraltare dell’essenzialità del termine, vi è la valutazione della tollerabilità del ritardo che richiede un’analisi contestuale che tenga conto di molteplici fattori: le prassi commerciali consolidate nel settore merceologico di riferimento, la natura della prestazione, l’interesse specifico del creditore e le circostanze concrete dell’esecuzione. Mentre in alcuni ambiti commerciali possono essere considerati fisiologici lievi scostamenti temporali, in altri settori anche ritardi minimi possono configurare un inadempimento grave ai sensi dell’art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto. Questo accade, ad esempio, nelle forniture destinate a campagne promozionali temporalmente definite o a eventi stagionali, dove la tempestività dell’adempimento è intrinsecamente connessa all’utilità della prestazione. L’analisi della tollerabilità del ritardo deve quindi essere condotta caso per caso, considerando non solo gli usi commerciali ma anche l’impatto concreto del ritardo sull’economia complessiva del contratto e sulla realizzabilità dell’interesse del creditore. In questo contesto, assume particolare rilevanza anche la buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., che impone di valutare il comportamento di entrambe le parti nella gestione delle tempistiche contrattuali.

Infine, sotto il profilo delle strategie aziendali, la comunicazione tempestiva e trasparente tra le parti contrattuali rappresenta un elemento determinante per la prevenzione dei conflitti e per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Una gestione efficace delle relazioni commerciali, unita a una chiara allocazione delle responsabilità, può ridurre il rischio di contenziosi e salvaguardare la continuità dei rapporti d’affari.

In definitiva, il tema del risarcimento del danno da ritardo nella consegna delle merci si colloca al crocevia tra diritto, economia e management, richiedendo un approccio integrato e multidisciplinare. Solo attraverso una sinergia tra competenze giuridiche, strategia aziendale e strumenti tecnologici avanzati è possibile garantire una tutela effettiva degli interessi in gioco e una gestione proattiva delle criticità legate alle transazioni commerciali.