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Il valore probatorio della stampa della pagina web contenente gli estratti conto bancari alla luce di Cass. Civ., 29 gennaio 2024, n. 2607

07/02/2024


A cura dell'avv. Paolo La Manna


La Sez. I civile della Cassazione (Sentenza n. 2607/24 del 29 gennaio) ha affrontato il tema del valore probatorio dell’estratto del conto corrente ottenuto dalla parte interessata tramite servizio di home banking.

 

Aspetto che risulta essere di grande attualità in ragione dei progressi tecnologici e dei cambiamenti degli stili e delle abitudini sociali che ne derivano e che nel diritto necessitano di trovare, secondo logiche evolutive, una compiuta e certa regolamentazione.

 

La vicenda trae origine dal contenzioso insorto tra un istituto bancario ed i fideiussori di una società (ammessa alla procedura di concordato preventivo) con la quale erano stati stipulati due contratti di mutuo.

 

A seguito di opposizione a Decreto Ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla banca, i fideiussori avevano spiegato opposizione al Decreto Ingiuntivo eccependo, in compensazione, tra le altre cose, l’esistenza di un credito, a favore della società debitrice, derivante da un rapporto di apertura credito in conto corrente (ciò in ragione di presunti addebiti illegittimi a titolo di interessi, commissioni, nonché in ragione di un presunto superamento dei tassi soglia).

 

A sostegno dell’opposizione, i fideiussori avevano depositato una perizia tra i cui allegati vi era l’estratto di conto corrente acquisito mediante servizio di home banking.

 

La domanda di compensazione spiegata dai fideiussori – nonostante il parziale accoglimento dell’opposizione - veniva respinta in primo grado, sul rilievo ritenuto decisivo dal Giudice di prime cure, relativo alla mancata produzione, da parte degli opponenti, di copia degli estratti conto.

 

In appello la Sentenza di primo grado era confermata, venendo dichiarato il gravame inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.

 

I fideiussori, dunque, per quanto in questa sede interessa, formulavano ricorso per cassazione, con il quale venivano sollevate diverse censure, tra cui quelle relative al profilo della omessa produzione dell'estratto conto, accolto dalla Corte.

 

A seguito di una attenta disamina, la Cassazione ha innanzitutto osservato:

  • che la stampa dei movimenti bancari ottenuta tramite home banking altro non può ragionevolmente considerarsi che una riproduzione di quanto rinvenibile in una pagina web (appunto, il database della banca). Quindi, il tema di riflessione deve essere, specificamente, quello della natura giuridica e dell'efficacia probatoria della pagina web stessa e/o della sua stampa cartacea;
  • che è indubbio che l'inferenza del mondo delle nuove tecnologie nella sfera del diritto processuale civile riguarda soprattutto l’analisi dei singoli mezzi di prova;
  • che nello specifico, la questione assume i suoi connotati più interessanti in relazione alle cosiddette prove precostituite, ossia quelle che, pur formate al di fuori del processo, possono entrarvi per effetto della loro produzione ad opera delle parti.

 

A tal riguardo la Cassazione ha ricordato che, in virtù della classificazione codicistica, le principali prove precostituite sono: l'atto pubblico, la scrittura privata, e le riproduzioni meccaniche.

 

Rispetto a tale distinzione, la Corte si è chiesta in quale classificazione (atto pubblico, scrittura privata, riproduzione meccanica) rientri la pagina web e, per l’effetto, quale valore probatorio possa attribuirsi ad un documento costituito dalla mera stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca (e non di un soggetto terzo), cioè dai suoi archivi informatici.


La Cassazione, dunque, ha ritenuto:

  • da un lato, la stampa di movimenti contabili può ragionevolmente attribuirsi la natura di una riproduzione di quanto rinvenibile in una pagina web (appunto, il database della banca) benché non sottoscritta;
  • dall'altro, che la pagina web - così come le e-mail, gli sms - può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (definizione contenuta nell'art. 1, lett. p), del D. Lgs n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il cui valore probatorio è quello di cui all'art. 2712 c.c., sicché forma piena prova di quanto in essa riportato ove non disconosciuto dalla parte contro la quale essa sia prodotta in giudizio.

Ne consegue, dunque, che anche alle pagine web, coerentemente con quanto sostenuto dalla maggioranza della giurisprudenza per le ipotesi concernenti le e-mail e gli sms, deve attribuirsi l'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c.

 

Da tali considerazioni discende, secondo la Cassazione, che in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell’archivio (cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito.

 

Dovendosi fare applicazione di quanto stabilito dall'art. 2712 c.c., la banca, per superare il valore probatorio della stampa della pagina web nei termini e nei limiti sanciti da quest'ultima disposizione, avrebbe dovuto compierne una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, oltre che specificamente riferita alla non conformità di quanto in essa riportato rispetto a quanto rinvenibile negli estratti conto conservati nell'archivio della banca.

 

La Corte di Cassazione, dunque, nell’accogliere il motivo di ricorso formulato, ha enunciato il seguente principio di diritto:

  • “in tema di conto corrente bancario, la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l’art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)”.