A cura dell'avv. Paolo La Manna
La
Sez. I civile della Cassazione (Sentenza n. 2607/24 del 29 gennaio) ha
affrontato il tema del valore probatorio dell’estratto del conto
corrente ottenuto dalla parte interessata tramite servizio di home banking.
Aspetto
che risulta essere di grande attualità in ragione dei progressi tecnologici e dei cambiamenti degli stili e delle abitudini
sociali che ne derivano e che nel diritto necessitano di trovare, secondo
logiche evolutive, una compiuta e certa regolamentazione.
La vicenda
trae origine dal contenzioso insorto tra un istituto bancario ed i fideiussori
di una società (ammessa alla procedura di concordato preventivo) con la quale
erano stati stipulati due contratti di mutuo.
A seguito di
opposizione a Decreto Ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla banca, i
fideiussori avevano spiegato opposizione al Decreto Ingiuntivo eccependo, in
compensazione, tra le altre cose, l’esistenza di un credito, a favore della
società debitrice, derivante da un rapporto di apertura credito in conto
corrente (ciò in ragione di presunti addebiti illegittimi a titolo di
interessi, commissioni, nonché in ragione di un presunto superamento dei tassi
soglia).
A sostegno
dell’opposizione, i fideiussori avevano depositato una perizia tra i cui
allegati vi era l’estratto di conto corrente acquisito mediante servizio di home
banking.
La domanda di
compensazione spiegata dai fideiussori – nonostante il parziale accoglimento
dell’opposizione - veniva respinta in primo grado, sul rilievo ritenuto
decisivo dal Giudice di prime cure, relativo alla mancata produzione, da parte
degli opponenti, di copia degli estratti conto.
In appello
la Sentenza di primo grado era confermata, venendo dichiarato il gravame
inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.
I fideiussori,
dunque, per quanto in questa sede interessa, formulavano ricorso per
cassazione, con il quale venivano sollevate diverse censure, tra cui quelle
relative al profilo della omessa
produzione dell'estratto conto, accolto dalla Corte.
A seguito di una attenta disamina, la Cassazione ha innanzitutto osservato:
A tal riguardo
la Cassazione ha ricordato che, in virtù della classificazione codicistica, le
principali prove precostituite sono: l'atto pubblico, la
scrittura privata, e le riproduzioni meccaniche.
Rispetto a tale distinzione, la Corte si è chiesta in quale classificazione (atto pubblico, scrittura privata, riproduzione meccanica) rientri la pagina web e, per l’effetto, quale valore probatorio possa attribuirsi ad un documento costituito dalla mera stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca (e non di un soggetto terzo), cioè dai suoi archivi informatici.
La Cassazione, dunque, ha ritenuto:
Ne consegue,
dunque, che anche alle pagine web, coerentemente con quanto sostenuto dalla
maggioranza della giurisprudenza per le ipotesi concernenti le e-mail e gli
sms, deve attribuirsi l'efficacia probatoria di cui
all'art. 2712 c.c.
Da tali considerazioni discende, secondo la Cassazione, che in mancanza di
contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro
conformità a quelli conservati nell’archivio (cartaceo o digitale che sia)
della banca, va affermata l'applicabilità alla stampa della pagina web
contenente le movimentazioni del conto corrente, del principio della
presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente,
ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche
contestazioni in proposito.
Dovendosi fare
applicazione di quanto stabilito dall'art. 2712 c.c., la banca, per superare il
valore probatorio della stampa della pagina web nei termini e nei limiti
sanciti da quest'ultima disposizione, avrebbe dovuto compierne una
contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, oltre che specificamente
riferita alla non conformità di quanto in essa riportato rispetto a quanto
rinvenibile negli estratti conto conservati nell'archivio della banca.
La Corte di Cassazione, dunque, nell’accogliere il motivo di ricorso formulato, ha enunciato il seguente principio di diritto: