A cura della dott.ssa Raffaella Ascolese
Il regime fiscale opzionale
del Patent
Box è stato introdotto, nell’ordinamento giuridico nazionale, a partire
dalla Legge di Stabilità per il 2015 (c.d. Legge n. 190/2014) e consente di
detassare parte dei redditi d’impresa conseguiti grazie allo sfruttamento di
determinati beni immateriali.
Tale istituto trova la sua
origine nell’ambito dei lavori svolti in seno all’OCSE dal Forum on Harmful Tax Practices e mira principalmente ad incentivare
i soggetti residenti a ricollocare in Italia intangible asset detenuti all’estero per ragioni di ordine fiscale
nonché a rendere il sistema tributario nazionale maggiormente competitivo anche
per gli investitori stranieri.
Il prerequisito della ricerca
e dello sviluppo degli asset
intangibili, necessario ai fini del riconoscimento dell’agevolazione,
costituisce attività funzionale alla crescita e allo sviluppo dell’economia
nazionale fungendo da importante strumento di politica industriale e di tutela
della base imponibile nazionale conformandosi, tra l’altro, alle esperienze già
maturate in altri Paesi europei (tra i tanti, Belgio, Francia, Spagna,
Lussemburgo etc.); in particolare, il Patent
Box consente il mantenimento dei beni immateriali in Italia e il rientro,
inoltre, di quelli delocalizzati in atri Paesi, in linea con gli obiettivi di
contrasto alle “pratiche fiscali dannose”,
che l’OCSE ha indicato nel piano di azioni del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Splitting).
Evoluzione normativa dell’istituto.
Il quadro normativo nazionale
di base è stato più volte mutato, con numerosi interventi legislativi, volti ad
allineare la disciplina nazionale agli standard internazionali, secondo le
raccomandazioni dell’OCSE contenute nell’Action
5 del progetto BEPS. Il regime del Patent
Box, soprattutto negli ultimi anni, è stato oggetto di una profonda
riscrittura, avviata con il Decreto Fiscale (ex art. 6 D.L. n. 146/2021) e proseguita, infine, con la Legge di
Bilancio per il 2022 (c.d. Legge n. 234/2021) che ne ha determinato la
trasformazione da un regime parziale di detassazione del reddito d’impresa,
derivante dall’impiego di alcuni beni immateriali, a un regime di deducibilità
fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinante
tipologie di beni intangibili.
Nella
sua precedente configurazione,
valida per le opzioni esercitate fino al 21 ottobre 2021, consisteva
nella parziale esenzione, pari al
50%, dei redditi
derivanti dall'utilizzo di alcuni beni immateriali, con riferimento a
brevetti industriali, software, know-how
e disegni o modelli. Per quanto riguarda, invece, i marchi erano inizialmente
agevolabili, poi sono stati esclusi per effetto delle prescrizioni OCSE con
decorrenza dal periodo d’imposta 2017.
Ancora, fino alla riforma del
2019, i metodi e i criteri di
determinazione del reddito agevolabile del patent box italiano erano preventivamente definiti mediante
l’attivazione di un ruling, ossia di
un confronto fra le parti, talvolta obbligatorio, come nel caso di utilizzo
diretto dei beni immateriali, altre volte facoltativo, nel caso di utilizzo
indiretto di detti beni e nel caso di plusvalenze (derivanti dalla cessione di
beni immateriali il cui corrispettivo, in tutto o in parte, venisse reinvestito
in attività di ricerca sviluppo).
Con
il D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto
Crescita), convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art.
4 è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che ne facciano opzione,
alternativamente alla procedura di ruling,
di determinare direttamente ed autonomamente il reddito ed effettuarne la
dichiarazione indicando le informazioni necessarie in “idonea documentazione”.
L’istituto, da ultimo, è stato riformato nel 2021, involgendone l’ambito oggettivo di applicazione e, dunque, i beni immateriali che sono assoggettabili al regime. La Legge di bilancio del 2022 (ex art. 1, commi 10 e 11 della Legge n. 234/2021) ha, difatti, limitato l’agevolazione ai seguenti beni immateriali, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento di attività d’impresa:
Pertanto, nel nuovo Patent Box dai beni agevolabili vi è
l’esclusione dei know-how.
Viene, inoltre, modificata la
definizione di attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) agevolabile: se la
previgente normativa faceva riferimento alle attività finalizzate allo
sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento dei beni agevolabili, il Patent Box 2022 fa riferimento alle
attività di ricerca e sviluppo finalizzare alla creazione e allo sviluppo dei
beni immateriali. Resta invariata la possibilità di svolgere attività di
R&S, mediante contratti di ricerca, anche con università, enti di ricerca e
organismi equiparati nonché con società diverse da quelle che controllano
l’impresa, sia direttamente che indirettamente.
Chi
può accedere al regime agevolato?
L’opzione può essere
esercitata da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente
dal tipo di contabilità adottata, a condizione che l’investitore (ossia, colui
che è titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali) svolga
le “attività
rilevanti”, ossia: attività di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, di innovazione tecnologica, attività classificabili come design e ideazione estetica, di tutela
legale dei diritti sui beni immateriali (cfr:
Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, 15 febbraio 2022), incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all’estero in un Paese che abbia siglato con l’Italia un accordo per evitare la
doppia imposizione e con il quale sia effettivo lo scambio di informazioni.
Sono escluse dall’agevolazione
le società che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo
forfettario. Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti
in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra
procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal
codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi
speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni.
Come si accede?
I soggetti che intendono
optare per il regime agevolato devono comunicarlo nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’opzione. L’opzione ha durata quinquennale ed è
irrevocabile e rinnovabile.
Il 15 febbraio 2022 è stato
emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le
istruzioni per l’accesso alla nuova versione del regime del Patent Box. In particolare, il “Provvedimento”, indica la documentazione
idonea che deve essere predisposta dal contribuente che intende optare per il
regime.
Dunque, le imprese devono
predisporre un dossier documentale
che includa, tra le tante: a) informazioni sulla struttura partecipativa
dell’impresa e sul modello organizzativo; b) le attività di R&S svolte e le
spese ammissibili; c) la relazione tecnica; d) il calcolo effettuato; e) spese
agevolabili sostenute con riferimento a ciascun bene immateriale; f) costo del
personale e costi promiscui.
La consegna della
documentazione all’Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata entro e
non oltre venti giorni dalla richiesta.
Quali
sono i benefici fiscali?
La nuova disciplina agevolativa si sostanzia in una deduzione del 110%, valida sia ai fini Ires che Irap, dei costi
sostenuti di ricerca e sviluppo finalizzati al mantenimento, al potenziamento,
alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright,
dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati, nel
periodo d’imposta in cui il bene agevolabile ottiene il titolo di privativa
industriale.
Rispetto alla precedente disciplina, nel Patent Box 2022, non sono ricompresi nel novero dei beni agevolabili i marchi di impresa
e il c.d. know-how (i processi,
le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).
Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di
recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile
ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo,
sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla
sua creazione, maggiorandoli del 110%.
La maggiorazione del 110% può
essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento di quelle attività che
hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state
sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo d’imposta precedente a quello
in cui viene ottenuto il titolo di privativa.
Brevi
riflessioni conclusive
È chiaro che il potenziamento
degli asset intangibili è funzionale
alla crescita e allo sviluppo economico nazionale ed è proprio sulla base di
tali premesse che il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento il
regime fiscale del Patent Box che,
nella versione riformata, consente a coloro che creano ricchezza, mediante lo
svolgimento di attività di ricerca e sviluppo avente ad oggetto l’utilizzo,
diretto o indiretto, degli intangibles,
di usufruire di una “super deduzione” del 110% sulle spese sostenute nello
svolgimento delle attività rilevanti sopra richiamate.
Il Patent Box, dunque,
costituisce un importante strumento di politica economica in favore di quelle
imprese che fanno della ricerca e della innovazione un valore aggiunto quale
segno distintivo nel mercato. Inoltre, il riconoscimento di benefici fiscali consente
il mantenimento dei beni immateriali in Italia e il rientro di quelli estero
localizzati, in linea con gli obiettivi e gli standard internazionali.