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La tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali, c.d. Patent Box

02/01/2024

A cura della dott.ssa Raffaella Ascolese

Il regime fiscale opzionale del Patent Box è stato introdotto, nell’ordinamento giuridico nazionale, a partire dalla Legge di Stabilità per il 2015 (c.d. Legge n. 190/2014) e consente di detassare parte dei redditi d’impresa conseguiti grazie allo sfruttamento di determinati beni immateriali.

Tale istituto trova la sua origine nell’ambito dei lavori svolti in seno all’OCSE dal Forum on Harmful Tax Practices e mira principalmente ad incentivare i soggetti residenti a ricollocare in Italia intangible asset detenuti all’estero per ragioni di ordine fiscale nonché a rendere il sistema tributario nazionale maggiormente competitivo anche per gli investitori stranieri.

Il prerequisito della ricerca e dello sviluppo degli asset intangibili, necessario ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, costituisce attività funzionale alla crescita e allo sviluppo dell’economia nazionale fungendo da importante strumento di politica industriale e di tutela della base imponibile nazionale conformandosi, tra l’altro, alle esperienze già maturate in altri Paesi europei (tra i tanti, Belgio, Francia, Spagna, Lussemburgo etc.); in particolare, il Patent Box consente il mantenimento dei beni immateriali in Italia e il rientro, inoltre, di quelli delocalizzati in atri Paesi, in linea con gli obiettivi di contrasto alle “pratiche fiscali dannose”, che l’OCSE ha indicato nel piano di azioni del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Splitting).

Evoluzione normativa dell’istituto.

Il quadro normativo nazionale di base è stato più volte mutato, con numerosi interventi legislativi, volti ad allineare la disciplina nazionale agli standard internazionali, secondo le raccomandazioni dell’OCSE contenute nell’Action 5 del progetto BEPS. Il regime del Patent Box, soprattutto negli ultimi anni, è stato oggetto di una profonda riscrittura, avviata con il Decreto Fiscale (ex art. 6 D.L. n. 146/2021) e proseguita, infine, con la Legge di Bilancio per il 2022 (c.d. Legge n. 234/2021) che ne ha determinato la trasformazione da un regime parziale di detassazione del reddito d’impresa, derivante dall’impiego di alcuni beni immateriali, a un regime di deducibilità fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinante tipologie di beni intangibili.

Nella sua precedente configurazione, valida per le opzioni esercitate fino al 21 ottobre 2021, consisteva nella parziale esenzione, pari al 50%, dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcuni beni immateriali, con riferimento a brevetti industriali, software, know-how e disegni o modelli. Per quanto riguarda, invece, i marchi erano inizialmente agevolabili, poi sono stati esclusi per effetto delle prescrizioni OCSE con decorrenza dal periodo d’imposta 2017.

Ancora, fino alla riforma del 2019, i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile del patent box italiano erano preventivamente definiti mediante l’attivazione di un ruling, ossia di un confronto fra le parti, talvolta obbligatorio, come nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, altre volte facoltativo, nel caso di utilizzo indiretto di detti beni e nel caso di plusvalenze (derivanti dalla cessione di beni immateriali il cui corrispettivo, in tutto o in parte, venisse reinvestito in attività di ricerca sviluppo).

Con il D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 4 è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che ne facciano opzione, alternativamente alla procedura di ruling, di determinare direttamente ed autonomamente il reddito ed effettuarne la dichiarazione indicando le informazioni necessarie in “idonea documentazione”.

L’istituto, da ultimo, è stato riformato nel 2021, involgendone l’ambito oggettivo di applicazione e, dunque, i beni immateriali che sono assoggettabili al regime. La Legge di bilancio del 2022 (ex art. 1, commi 10 e 11 della Legge n. 234/2021) ha, difatti, limitato l’agevolazione ai seguenti beni immateriali, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento di attività d’impresa:

  • software protetto da copyright; 
  • brevetti industriali, ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche, i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modelli di utilità, i brevetti certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelabili.

Pertanto, nel nuovo Patent Box dai beni agevolabili vi è l’esclusione dei know-how.

Viene, inoltre, modificata la definizione di attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) agevolabile: se la previgente normativa faceva riferimento alle attività finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento dei beni agevolabili, il Patent Box 2022 fa riferimento alle attività di ricerca e sviluppo finalizzare alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali. Resta invariata la possibilità di svolgere attività di R&S, mediante contratti di ricerca, anche con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con società diverse da quelle che controllano l’impresa, sia direttamente che indirettamente.

Chi può accedere al regime agevolato?

L’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, a condizione che l’investitore (ossia, colui che è titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali) svolga le “attività rilevanti”, ossia: attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di innovazione tecnologica, attività classificabili come design e ideazione estetica, di tutela legale dei diritti sui beni immateriali (cfr: Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, 15 febbraio 2022), incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero in un Paese che abbia siglato con l’Italia un accordo per evitare la doppia imposizione e con il quale sia effettivo lo scambio di informazioni.

Sono escluse dall’agevolazione le società che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario. Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Come si accede?

I soggetti che intendono optare per il regime agevolato devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’opzione. L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Il 15 febbraio 2022 è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni per l’accesso alla nuova versione del regime del Patent Box. In particolare, il “Provvedimento”, indica la documentazione idonea che deve essere predisposta dal contribuente che intende optare per il regime.

Dunque, le imprese devono predisporre un dossier documentale che includa, tra le tante: a) informazioni sulla struttura partecipativa dell’impresa e sul modello organizzativo; b) le attività di R&S svolte e le spese ammissibili; c) la relazione tecnica; d) il calcolo effettuato; e) spese agevolabili sostenute con riferimento a ciascun bene immateriale; f) costo del personale e costi promiscui.

La consegna della documentazione all’Amministrazione Finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

Quali sono i benefici fiscali?

La nuova disciplina agevolativa si sostanzia in una deduzione del 110%, valida sia ai fini Ires che Irap, dei costi sostenuti di ricerca e sviluppo finalizzati al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati, nel periodo d’imposta in cui il bene agevolabile ottiene il titolo di privativa industriale.

Rispetto alla precedente disciplina, nel Patent Box 2022, non sono ricompresi nel novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il c.d. know-how (i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).

Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.

La maggiorazione del 110% può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento di quelle attività che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall’investitore oltre l’ottavo periodo d’imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

Brevi riflessioni conclusive

È chiaro che il potenziamento degli asset intangibili è funzionale alla crescita e allo sviluppo economico nazionale ed è proprio sulla base di tali premesse che il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento il regime fiscale del Patent Box che, nella versione riformata, consente a coloro che creano ricchezza, mediante lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo avente ad oggetto l’utilizzo, diretto o indiretto, degli intangibles, di usufruire di una “super deduzione” del 110% sulle spese sostenute nello svolgimento delle attività rilevanti sopra richiamate.

Il Patent Box, dunque, costituisce un importante strumento di politica economica in favore di quelle imprese che fanno della ricerca e della innovazione un valore aggiunto quale segno distintivo nel mercato. Inoltre, il riconoscimento di benefici fiscali consente il mantenimento dei beni immateriali in Italia e il rientro di quelli estero localizzati, in linea con gli obiettivi e gli standard internazionali.