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Omesso versamento delle ritenute contributive operate ai dipendenti: sanzioni ridotte con effetto retroattivo

10/10/2023

A cura dell'avv. Giuseppe Perillo

Il decreto in materia di lavoro n. 48/2023, pubblicato il 4 maggio in Gazzetta Ufficiale, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (in G.U. 03/07/2023, n. 153), ha apportato significative modifiche alle sanzioni per omessi versamenti delle ritenute previdenziali inferiori a 10.000 euro. Questa modifica era stata precedentemente richiesta dall'ex presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, in una lettera al Ministro del Lavoro Orlando circa un anno fa, senza tuttavia che a ciò corrispondesse alcuna novità legislativa.

Dunque, l'art. 3, comma 6, del D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 8, che prevedeva multe tra 10.000 e 50.000 euro per omessi o errati versamenti fino a 10.000 euro, è stato oggetto di modifica.

L'INPS, attraverso la circolare n. 12/2016, aveva stabilito una misura minima di 16.666 Euro per tali sanzioni, spesso sproporzionate rispetto al valore economico della violazione. Emblematico il caso di un giudizio sottoposto dal Tribunale di Verbania al sindacato di legittimità in Corte Costituzionale, in cui ad un omesso versamento di circa 190 Euro, corrispondeva l’ingiunzione di versamento di una sanzione comminata dall’INPS pari a circa 17.000 Euro.

Il decreto n. 48/2023, intervenendo sulla legislazione vigente, ha ridefinito le sanzioni amministrative in modo più equo, prevedendo importi che variano da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.

Inoltre, per le violazioni a partire dal 1° gennaio 2023, gli estremi devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'annualità in cui si verifica la violazione, in deroga al regime ordinario previsto dall’art. 14 della L. n. 689/1981.

In vero, prima dell’entrata in vigore del Decreto-legge n. 48/2023 gli estremi della violazione potevano essere notificati ai residenti del territorio italiano entro il termine di 90 giorni dall’accertamento e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni decorrenti dell’accertamento. La nuova disposizione, invece, prevede che gli estremi della violazione debbano essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del mancato adempimento.

Nel rispetto del principio della legge più mite, sancito dalla Corte costituzionale (Sentenza 63 del 2019) la nuova legge si applica anche per il passato. “Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato” (articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997, titolato “principio di legalità”). Al riguardo, è importante quanto affermato nella relazione governativa al D. çgs 472/1997, nella parte in cui, illustrando il principio del favor rei, si legge che «nel caso di violazione non più sanzionata, il provvedimento, ancorché definitivo, non costituisce titolo per la riscossione delle somme non ancora pagate».

L'INPS, conseguentemente, attraverso il messaggio interno n. 1931/2023, ha chiarito le modalità di gestione delle ordinanze-ingiunzione attualmente oggetto di contenzioso o di rateazione in base alla legge n. 689/1981:

1)    La retroattività è stata confermata, consentendo la rideterminazione degli importi sanzionatori secondo la nuova disciplina, mantenendo valide le notifiche di accertamento già inviate.

2)    Per i casi di contenzioso giudiziario, il legale dell'istituto comunicherà la rideterminazione dell'importo e la possibilità di versamenti ridotti a metà della sanzione per violazioni fino al 2015. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dall'udienza in cui verrà comunicato o consegnato il nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione. Se i versamenti rateali già effettuati corrispondono all'importo rideterminato della sanzione, nulla sarà dovuto in più.

In ultimo, ma non da ultimo, va ricordato che, l’omissione del versamento di ritenute contributive superiori a 10.000 Euro resta qualificato dall’ordinamento come ipotesi speciale del reato di appropriazione indebita, punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 Euro.

Ciò in quanto il datore di lavoro, che omette di versare le ritenute previdenziali, si “appropria” di somme del dipendente, delle quali aveva in realtà una semplice disponibilità provvisoria.

Tale condotta, in relazione ad omesse contribuzioni di importi inferiori a 10.000 Euro, era già stata depenalizzata dal D.lgs. n. 8/2016 art. 3, venendo sostituita dalle descritte sanzioni civili.

In ogni caso, il datore di lavoro non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.