A cura dell'avv. Paolo La Manna
Il Tribunale di Napoli, consolidando i propri precedenti orientamenti
di merito, continua a discostarsi dalla recente pronuncia di legittimità della
Corte di Cassazione, la n. 35039 del 29.11.2022, affermando che l’ambito
temporale della consegna al cliente di estratti conto relativi al rapporto di conto
corrente bancario non può essere limitato ai soli ultimi dieci anni, decorrenti
dalla data di emissione del documento.
I giudici partenopei, con ampie argomentazioni, eseguono una
interpretazione delle diverse disposizioni contenute dall’art. 119 T.U.B.
(Testo Unico Bancario), ritenendo che il termine decennale per la consegna di
documentazione bancaria afferisca unitamente alla “copia di singole operazioni”
(comma 4) e non già alla documentazione contrattuale e di rendicontazione del
rapporto (commi 1 e 2), per la quale la Banca sarebbe sottoposta ad un obbligo
di conservazione ed esibizione per tutta la durata del rapporto contrattuale –
ed anche oltre – in ossequio alle norme che regolano il mandato ed in rigorosa
applicazione degli obblighi di correttezza, buona fede e solidarietà, fino,
quindi, alla prescrizione ordinaria del diritto di verifica.
In vero, la pronuncia n. 4240
del 26 aprile 2023 ha stabilito: “quanto al limite temporale dell’obbligo di
consegna, occorre precisare che il quarto comma dell’art. 119 fa riferimento al
diritto alla consegna di copia della documentazione relativa a singole
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, riferendosi, dunque, alle
singole operazioni. Queste ultime vanno tenute ben distinte dall’estratto conto
o dalle comunicazioni periodiche sull’andamento del rapporto (tra le quali
rientrano certamente gli estratti conto), consistente, invece, nella mera
operazione aritmetica contabile, periodicamente effettuata dalla banca, per
determinare il saldo provvisorio o finale nei rapporti con il cliente”.
La pronuncia n. 4429 del 2
maggio 2023, sulla medesima scia, ha proseguito: “non può dunque, ritenersi
fondata la tesi della banca secondo la quale vi sarebbe una sostanziale
estensione del termine di prescrizione decennale fissato dal IV co. dell’art.
119 TUB per l’ostensione delle copie delle “singole operazioni” anche
all’obbligo di comunicazione e consegna di copia degli estratti conto, intanto,
in quanto “ubi lex voluit dixit” con conseguente irragionevolezza della norma
ove – tracciata la disciplina per gli estratti conto nei primi due commi –
avesse trattato in diverse disposizioni casi sostanzialmente assimilati, e
comunque per la specialità della espressione “singole operazioni” che consente
di ritenere il dies a quo per il computo del decennio in queste sole ipotesi
coincidente con la data delle stesse. In mancanza della lex specialis, dunque,
troveranno applicazione i già menzionati principi in materia di buona fede
nell’esecuzione del contratto che impongono reciprocamente alle parti obblighi
di trasparenza e correttezza, al pari dell’obbligo di rendiconto in
corso di rapporto ed entro il termine ordinario di dieci anni dalla sua
conclusione, in capo al mandatario ai sensi dell’art. 1713 c.c.”
Ed ancora, la più recente pronuncia
n. 6018 del 12 giugno 2023 ha ribadito: “orbene, nel caso in esame la
pretesa fatta valere dai ricorrenti con il presente giudizio troverebbe il suo
fondamento non già nel comma 4 dell’art. 119 TUB, bensì nel comma 1 del citato
articolo, atteso che la ricorrente ha chiesto la consegna degli estratti conto
e non già di documentazione inerente le singole operazioni. Tale previsione,
prevede, dunque, un onere di rendicontazione periodico che va nettamente
distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione
concernente le singole operazioni, contemplato dal co 4 dell’art 119 TUB, e
condizionato, solo questo, al mancato superamento del termine decennale ivi
previsto. Per tali ragioni sussiste il diritto della correntista ad ottenere la
consegna dei documenti oggetto della domanda cautelare”.
I giudici partenopei
dichiarano, naturalmente, di “non ignorare” i recenti arresti della Corte di Cassazione, che
hanno sottoposto l’obbligo di consegna della documentazione contabile al limite
decennale dell’ultimo comma dell’art. 119 T.U.B., ma di non condividerne –
concordemente - l’impostazione.
In vero, il primo comma
dell'art. 119 T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere
in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato
dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta
all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto,
rimandando poi ad una delibera del CICR le indicazioni in ordine al contenuto e
alle modalità di tale comunicazione; il secondo comma della citata disposizione
prevede espressamente per i rapporti in conto corrente, l’invio dell'estratto
conto con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità
semestrale, trimestrale o mensile. Tale obbligo di rendicontazione va distinto
dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le
singole operazioni, contemplato dal quarto comma dell'art. 119.
A ben vedere la norma
stabilisce due regole - la prima a carico della Banca, consistente nella
periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del
momento nel rapporto con il cliente, la seconda a carico di quest'ultimo, di
limitazione agli ultimi dieci anni del diritto ad ottenere la documentazione
delle singole operazioni e di assunzione da parte sua del relativo costo - lasciando
per il resto immutata l'ordinaria disciplina delle obbligazioni, fornendo una
chiave di lettura testuale dell'obbligo di correttezza e solidarietà in cui si
sostanzia il principio di buona fede, laddove, ancorando al cliente il diritto
di ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di
tempo, va oltre l’elementare dovere di informazione previsto dai primi due
commi dell'art. 119 TUB, perché ciascuna operazione registrata sull'estratto
conto legittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri.
Orbene, ad avviso dei giudici
del Tribunale di Napoli, la pretesa del correntista di ottenere copia degli
estratti conto ultradecennali troverebbe il suo fondamento non già nel comma 4
dell’art. 119 TUB, bensì nel comma 1 del citato articolo, atteso che non si
tratta di una richiesta inerente “singole operazioni”.
L’art. 119 T.U.B., difatti, è
una norma di carattere generale che prescrive che nei contratti di durata, tra
i quali rientra certamente il mutuo, i soggetti indicati nell'articolo 115 T.U.B.
forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole
preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e
comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo
svolgimento del rapporto.
In caso di mancato invio, il
cliente può chiedere alla banca l'ordine giudiziale di consegna, anche tramite
decreto ingiuntivo. Il quarto comma dell'art. 119 fa riferimento al diritto
alla consegna di copia della documentazione relativa a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni, riferendosi, dunque, alle singole
operazioni. Queste ultime vanno tenute ben distinte dall'estratto conto o
dalle comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto (tra le quali
rientrano certamente gli estratti conto), consistente, invece, nella mera
operazione aritmetica contabile, periodicamente effettuata dalla banca, per
determinare il saldo provvisorio o finale nei rapporti con il cliente.
Dunque, ad avviso dei giudici
partenopei, la disciplina contenuta nell’art 119, commi 1 e 2 T.U.B., riconosce
al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta, alla
scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione
chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Tale previsione, prevede,
dunque, in difformità dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione - che
ha affermato che l’ambito temporale della consegna di estratti conto del
rapporto di conto corrente bancario sarebbe limitato agli ultimi dieci anni,
decorrenti dalla data di emissione - un onere di rendicontazione periodico che
va nettamente distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della
documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal comma 4 dell’art
119 T.U.B., e condizionato, solo questo, al mancato superamento del termine
decennale ivi previsto.
Ai giudici partenopei appare
chiaro, quindi, che l’art 119, ai commi 1 e 2, T.U.B. introduce uno specifico
obbligo della banca, su richiesta di parte, di trasmettere, alla scadenza del
contratto, la comunicazione in ordine allo svolgimento integrale del rapporto.
Per tali ragioni, il Tribunale
di Napoli, ha ritenuto accertato il diritto della correntista ad ottenere la
consegna dei documenti oggetto della domanda, a cui ha fatto seguito il rigetto
della domanda proposta dalla banca, non potendosi accertare alcuna prescrizione
del diritto del cliente e sussistendo, viceversa, il diritto di quest'ultimo ad
ottenere la consegna della documentazione inerente l’intero svolgimento dei
rapporti negoziali oggetto di domanda.