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La responsabilità solidale del committente per crediti retributivi derivanti dallo svolgimento di lavorazioni eseguite conto terzi

01/05/2023


A cura dell'avv. Giuseppe Perillo

Costituisce un arcipelago quanto mai diffuso ed articolato anche nella nostra realtà geografica quello delle imprese che eseguono lavorazioni “conto terzi”, spesso a beneficio di rinomati marchi di rilievo nazionale ed internazionale nel campo della moda (abbigliamento, calzature, borse ed accessori).

 

Un fenomeno socio-economico in auge sin dalla fine degli anni ’70, studiato da importanti analisti di oltreoceano (Porter) dovuto alla proliferazione dei distretti industriali dal nordest all’area di Prato, al centro sud, passando per le Marche e per la dorsale adriatica, riconosciuto dal legislatore solo molto più tardi con l’entrata in vigore della Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive).

 

Giunge dalla sezione lavoro del Tribunale di Prato un importante riconoscimento al complesso e stratificato fenomeno socio-economico in favore dei lavoratori alle dipendenze di imprese operanti “conto terzi” per effetto di una recente pronuncia dell’11 marzo, con la quale (il G.L. dott.ssa Consai) ha ritenuto applicabile anche all’organizzazione del lavoro del distretto tessile pratese una norma prevista dall’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. attuativo della Legge Biagi), così come riscritta dalla Legge n. 35/2012.

 

A norma  del secondo comma dell’art. 29 sopra citato si prevede che, salvo deroghe previste dalla contrattazione collettiva “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto […]”.  

 

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che tale disposizione abbia carattere speciale di maggior tutela del lavoratore rispetto alla quella generale prevista nel Codice civile per il contratto di appalto (art. 1676 c.c) che limita la responsabilità solidale: “fino alla concorrenza con il debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.

 

Nel tempo si erano, tuttavia, sedimentate non poche problematiche relative all’applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 specie nei casi, molto frequenti nell’esperienza quotidiana, in cui le imprese “terziste” ogni giorno effettuano lavorazioni o servizi per una molteplicità di committenti. In tali evenienze, riuscire ad attribuire a ciascun committente la quota di trattamento retributivo, per cui esso diviene responsabile in solido nei confronti del lavoratore che abbia concorso ad eseguire quello specifico contratto, non è sempre agevole. Nulla quaestio se, viceversa, l’appaltatore gestisce un contratto per volta.

 

La recente pronuncia del Tribunale di Prato ha sancito la responsabilità solidale del committente per i crediti di lavoro vantati dagli operatori alle dipendenze dell’impresa terzista che avevano concorso alla singola e specifica lavorazione stabilendo che “la retribuzione oraria può essere un corretto criterio per individuare quanto dovuto al lavoratore nello svolgimento di un determinato appalto. Individuando dai prospetti quante siano le ore lavorate per ciascun committente è possibile applicare l’art. 29 del D. Lgs n. 276/2003 anche al meccanismo delle lavorazioni tessili”.

 

Sicuramente la sentenza del Tribunale di Prato apre nuovi scenari per il nostro panorama imprenditoriale, con le imprese chiamate a scegliere con maggior attenzione i propri appaltatori per evitare di dover rispondere dei loro debiti, predisponendo con l’ausilio di legali specializzati clausole di responsabilità sociale a propria salvaguardia, forme di tutela in linea con la disciplina di settore e con la contrattazione collettiva.

 

Soprattutto, saranno i lavoratori ad avere maggiori garanzie di ottenere quanto di loro spettanza dal punto di vista retributivo e previdenziale. Questo, naturalmente, in via di prima approssimazione. Ogni caso concreto, infatti, deve essere studiato con attenzione prima di ricorrere in giudizio, tenendo conto dela possibilità di deroga alla normativa da parte dei Contratti collettivi, della facoltà del committente di eccepire, comunque, il beneficio di escussione dell’appaltatore e del termine di prescrizione biennale a far data dalla cessazione dell’appalto.


Tutt’altro che agevole, in un contesto come il nostro caratterizzato da relazioni particolarmente fluide, dirette ed informali, provare la responsabilità solidale del committente in rapporto alla singola lavorazione.