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Assegni di mantenimento: gli arretrati corrisposti in unica soluzione vanno sottoposti a tassazione separata (art. 17 TUIR)

09/02/2023


A cura dell'avv. Paolo La Manna 


Gli assegni di mantenimento del coniuge, stabiliti dal Giudice in sede di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, sono sottoposti a tassazione separata, laddove essi, divenuti arretrati, siano versati in unica soluzione in forza di successivo provvedimento giudiziario pronunciato a seguito di azione di condanna.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ord. n. 3485 del 6 febbraio 2023, in cui, richiamando l’art. 17 d.lgs. n. 917/1986 (T.U.I.R. – Testo Unico Imposte sul Reddito), ha confermato la corretta applicazione della tassazione separata dell’assegno corrisposto in unica soluzione a titolo di arretrati, in luogo dell’applicazione del regime fiscale ordinariamente previsto per gli assegni periodici, tesi sostenuta in tre gradi di giudizio dall’Agenzia delle Entrate.

Di norma, infatti, gli assegni periodici, dedotti dal reddito dal coniuge erogante, anche sotto forma di compensazione, vanno assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente. Questo in quanto tali redditi sono considerati come assimilati al lavoro dipendente. Questo è quanto dispone l’articolo 50, comma 1, lettera i) del DPR n 917/86. In particolare, l’importo dell’assegno da assoggettare come reddito imponibile IRPEF è esclusivamente quello derivante dal mantenimento del coniuge. Difatti, non deve essere tassata l’eventuale quota di assegno destinata al mantenimento dei figli. L’assegno di mantenimento erogato dall’ex coniuge ai figli, è da considerare, invece, reddito esente da tassazione per il coniuge che lo percepisce.

Tale pronuncia assume rilievo in ragione del fatto che la tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR – Testo Unico Imposte sul Reddito) consente di calcolare l’imposta dovuta dal contribuente in misura diversa rispetto all’imposta che si calcola sugli altri redditi percepiti.

Difatti, la particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR) consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi d’imposta precedenti, venendo definiti, per questo, redditi di formazione pluriennale.

La loro imputazione e tassazione in un solo ed unico periodo d’imposta potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato.

Quindi, proprio al fine di evitare che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell’anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta. Essi vengono definiti, appunto, redditi sottoposti a tassazione separata.

Nel caso di specie, la pronuncia ha assunto contorni particolarmente favorevoli al contribuente.

L’aver stabilito che gli assegni arretrati (corrisposti in unica soluzione a seguito di pronuncia giudiziale di condanna) devono essere sottoposti a tassazione separata ha evitato un carico fiscale iniquo ed estremamente elevato per il contribuente, derivante dalla percezione in unica soluzione ed esposizione in unica dichiarazione fiscale di arretrati formatisi, in realtà, in un più lungo arco pluriennale.