A cura dell'avv. Paolo La Manna
Gli assegni di mantenimento
del coniuge, stabiliti dal Giudice in sede di separazione o scioglimento degli
effetti civili del matrimonio, sono sottoposti a tassazione separata, laddove
essi, divenuti arretrati, siano versati in unica soluzione in forza di
successivo provvedimento giudiziario pronunciato a seguito di azione di condanna.
Lo ha stabilito la Corte
di Cassazione con l’Ord. n. 3485 del 6 febbraio 2023, in cui,
richiamando l’art. 17 d.lgs. n. 917/1986 (T.U.I.R. – Testo Unico Imposte sul
Reddito), ha confermato la corretta applicazione della tassazione separata
dell’assegno corrisposto in unica soluzione a titolo di arretrati, in luogo
dell’applicazione del regime fiscale ordinariamente previsto per gli assegni
periodici, tesi sostenuta in tre gradi di giudizio dall’Agenzia delle Entrate.
Di norma, infatti, gli
assegni periodici, dedotti dal reddito dal coniuge erogante, anche sotto forma
di compensazione, vanno assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente.
Questo in quanto tali redditi sono considerati come assimilati al lavoro
dipendente. Questo è quanto dispone l’articolo 50, comma 1,
lettera i) del DPR n 917/86. In particolare, l’importo dell’assegno da
assoggettare come reddito imponibile IRPEF è esclusivamente quello derivante
dal mantenimento del coniuge. Difatti, non deve essere tassata l’eventuale
quota di assegno destinata al mantenimento dei figli. L’assegno di
mantenimento erogato dall’ex coniuge ai figli, è da considerare, invece,
reddito esente da tassazione per il coniuge che lo percepisce.
Tale pronuncia assume
rilievo in ragione del fatto che la tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR –
Testo Unico Imposte sul Reddito) consente di calcolare l’imposta dovuta dal
contribuente in misura diversa rispetto all’imposta che si calcola sugli altri
redditi percepiti.
Difatti, la particolarità
dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata (cfr. art.
17 TUIR) consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al
momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi
d’imposta precedenti, venendo definiti, per questo, redditi di formazione
pluriennale.
La loro imputazione e
tassazione in un solo ed unico periodo d’imposta potrebbe comportare per il
contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico
fiscale molto elevato.
Quindi, proprio al fine di
evitare che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote
progressive applicabili nell’anno in cui sono percepiti, è stato individuato un
criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della
tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo
d’imposta. Essi vengono definiti, appunto, redditi sottoposti a
tassazione separata.
Nel caso di specie, la pronuncia
ha assunto contorni particolarmente favorevoli al contribuente.
L’aver stabilito che gli
assegni arretrati (corrisposti in unica soluzione a seguito di pronuncia
giudiziale di condanna) devono essere sottoposti a tassazione separata ha evitato
un carico fiscale iniquo ed estremamente elevato per il contribuente, derivante
dalla percezione in unica soluzione ed esposizione in unica dichiarazione fiscale
di arretrati formatisi, in realtà, in un più lungo arco pluriennale.