A cura dell'Avv. Giuseppe Perillo
L’esperienza
e la prassi quotidiana del diritto vivente evidenziano la crescente rilevanza
ed indubbia utilità delle riprese effettuate da dispositivi di
videosorveglianza. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al processo di
ricostruzione, per fini probatori, dell’esatta dinamica di sinistri automobilistici
stradali.
Tuttavia,
per converso, la sorveglianza sistematica e automatizzata di uno
spazio specifico con mezzi ottici o audiovisivi comporta il trattamento su
vasta scala di dati personali mediante non solo la raccolta, la registrazione, l’organizzazione
e la conservazione dei medesimi, ma anche la loro l’elaborazione, modificazione,
selezione, l’estrazione, il raffronto, utilizzo e diffusione dei medesimi.
Da ciò discende quale conseguenza immediata e diretta il rischio potenziale di un uso improprio dei dati personali in tal modo acquisiti, per bilanciare il quale il legislatore comunitario nell’ approvare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nell’ottica di un bilanciamento dei contrapposti interessi, ha prescritto:
La
crescente diffusione degli impianti di videosorveglianza investe sia quelli
pubblici installati in genere dai comuni per finalità di sicurezza urbana sia
quelli privati in genere collocati per esigenze di tutela della proprietà.
Il
trattamento dei dati personali deve
svolgersi, in ogni caso, nel pieno rispetto dei principi di liceità,
finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice e perciò gli impianti
di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i
dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite,
registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle
riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate,
ingrandite o con particolari non rilevanti.
In
genere, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti
mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza pubblici. A tal fine il
Comune è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le
modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Il
primo cittadino definisce le linee organizzative per l’applicazione della
normativa di settore, effettua le notificazioni al Garante per la protezione
dei dati personali; nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti
di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali
acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo
istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità; detta le linee guida di
carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei
dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di video-sorveglianza;
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni.
Il
regolamento comunale garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti
mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune e
collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comando di
Polizia locale, della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel
trattamento.
L’utilizzo
degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di
dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi
di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di
trasporto che transitano nell’area interessata.
Ciò
premesso, sulla scorta di siffatto mutato quadro normativo, i Comuni hanno
avuto la necessità di rivedere la propria regolamentazione per il corretto e
legittimo utilizzo degli impianti di videosorveglianza per finalità di
sicurezza urbana nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14 convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
Viene,
difatti, prevista la necessità per i comuni di regolamentare:
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La questione dell'accesso ai filmati degli
impianti di videosorveglianza comunale interferisce concretamente con una serie
di diritti anche sul corretto trattamento dei dati personali di tutti i
soggetti coinvolti nelle riprese e per questo motivo i comuni in genere
disciplinano il diritto d'accesso documentale nel proprio regolamento,
evidenziando una serie di condizioni necessarie a bilanciare i contrapposti
interessi.
Così delineata la cornice di garanzie del
cittadino rispetto al potere sempre più penetrante dell’ente locale di
collocare impianti di videosorveglianza ed i limiti di esercizio della predetta
potestà amministrativa, cosa accade, ad esempio, allorquando un sinistro che
coinvolga automobili o pedoni sia ripreso da dispositivi di videosorveglianza pubblici?
Sussiste e non può essere negato il diritto
di accesso al fine di ottenere copia di eventuali filmati catturati dagli
impianti di videosorveglianza comunale per valutare nelle sedi opportune tutte
le responsabilità dei soggetti coinvolti. E il regolamento comunale o il
contrario parere di un controinteressato non possono, certo, limitare
l'esercizio di questa opportunità difensiva che in ogni caso dovrà avvenire nel
pieno rispetto della tutela della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti.
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IL CASO
Tanto è stato evidenziato anche dal Tar
Puglia, sez. II, Lecce, con la sentenza n. 1579 del 2 novembre 2021. Nel caso
esaminato dal collegio un utente stradale coinvolto in un sinistro ha richiesto
l’accesso ai filmati dell'evento ma l'amministrazione ha rilasciato solo copia
del rapporto di incidente stradale senza rilasciare all’automobilista il video
integrale dell'incidente stante il rifiuto dell'altro soggetto coinvolto e il
contrario tenore del regolamento comunale. A parere del Tribunale
amministrativo questo comportamento non è legittimo perché il diritto d'accesso
riconosciuto dalla legge n. 241/1990 è prevalente rispetto alle indicazioni
fornite dall’amministrazione comunale.
In buona sostanza, non occorre che sia già
stata attivata una controversia giurisdizionale autonoma per esercitare
l'accesso qualificato ai filmati catturati dai Comuni sulle strade per finalità
di sicurezza urbana. Secondo il collegio, non basta che il Comando di Polizia Locale
fornisca all'interessato un rapporto ovvero una valutazione soggettiva della
dinamica del sinistro.
Occorre rilasciare all'interessato il filmato anche se il regolamento comunale non è allineato e l'altro automobilista non è d'accordo. Resta però sul tappeto la regolamentazione sovranazionale sul trattamento dei dati personali. Quindi il filmato andrà rilasciato senza interferire con la riservatezza dei soggetti ripresi. E in ogni caso prestando particolare attenzione al corretto trattamento dei dati personali.
Cosa accade se un comune omette di
conservare i dati richiesti dal cittadino coinvolto in un sinistro?
IL CASO
I sistemi di videosorveglianza urbana
tipicamente possono conservare le immagini catturate sulle strade solo per una
settimana. Per questo motivo chi ha necessità di visionare i filmati dovrà
esercitare tempestivamente il proprio diritto d’accesso documentale. E ad una
precisa richiesta qualificata dell’utente il Comune dovrà poi replicare in
maniera adeguata evitando di introdurre limitazioni arbitrarie. Lo ha
evidenziato il TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia II, con la sentenza non
definitiva n. 974 del 20 ottobre 2022. Un utente stradale incorso in un
sinistro senza feriti ha richiesto nell’immediatezza al Comune di verificare la
dinamica dell’incidente attraverso il sistema di videosorveglianza. A causa del
silenzio dell’amministrazione locale l’interessato, a distanza di alcuni mesi,
ha formalizzato una richiesta di accesso documentale ma il Comune ha replicato
che la richiesta di esportazione dei filmanti era tardiva e che le immagini
dopo pochi giorni vengono cancellate, se non adeguatamente esportate. Inoltre,
a seguito di specifiche indicazioni interne agli uffici di polizia locale, le
immagini non vengono rilasciate in caso di incidenti senza feriti.
A parere del Collegio «il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 6, l. n. 241/1990 è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. Nel caso in specie il comune ha conservato i filmati della videosorveglianza per 4 giorni, in asserita applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela della riservatezza di terzi nella detenzione prolungata di immagini digitalizzate». In pratica il Collegio si è limitato a dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta cessazione dell’interesse evitando in questa fase di entrare nel merito dell’interessante vicenda, che risulta comunque tutta incentrata sul tema della corretta regolamentazione data protestino dei sistemi di videosorveglianza urbana. Innanzitutto attraverso regolamenti comunali aggiornati alla normativa europea ed in grado di differenziare i diritti “privacy” dai normali diritti d’accesso. Facendo particolare attenzione in questa fase di regolamentazione locale e non limitare le previsioni normative di rango superiore.
Può accadere, tuttavia, che il sinistro sia
ripreso da dispositivi di videosorveglianza privati come quelli in uso da parte
di negozianti, esercenti, condomini, proprietari di abitazioni circostanti, che
potrebbero aver ripreso la strada o il luogo ove si è verificato l’evento. Tali
risultanze possono essere richieste da chiunque vi abbia interesse ma potrebbero
essere legittimamente negate dal titolare del trattamento, inteso quale
soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità
del trattamento dei dati personali salvo specifica richiesta dell’Autorità
giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa
in corso. È indubbio che la videosorveglianza privata non può eccedere il suo
naturale scopo, che è quello di sicurezza e difesa della proprietà, e dunque
non deve acquisire immagini non pertinenti, come le zone soggette a pubblico
passaggio. È consigliabile, in caso di dinego del privato titolare del
trattamento, richiedere la conservazione del fotogramma o comunque del video su
apposito supporto da custodirsi a cura del responsabile del trattamento che, a
rigore, dovrebbe aver cura di oscurare con appositi accorgimenti immagini di terzi
irrilevanti per le finalità dell’accesso.
Non sono mancati interventi della competete
Autorità Garante della privacy con cui si è fatto obbligo telecamere dei negozi ubicati sul fronte strada
di «limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere,
evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di
particolari non rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare
del trattamento»